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I.C.I.
- Imposta Comunale sugli Immobili
Stralcio
del REGOLAMENTO COMUNALE in materia di IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI
(I.C.I.)
Per l'abitazione principale delle categorie catastali non comprese nel prospetto sottostante si applicano le disposizioni introdotte dal Decreto del 21/05/2008 di esenzione totale del pagamento ICI |
Anno
dimposta 2010 -
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| Il
Regolamento I.C.I. aggiornato è entrato in vigore il 1°
gennaio 1999 e modificato con variazioni introdotte dal 1/01/2008, qui di seguito vengono proposte oltre ad altre informazioni,
per stralcio, le più importanti norme operative al fine di
rendere più agevole da parte del Contribuente la gestione
ed i relativi versamenti dellimposta:
| 1. Fabbricati destinati ad abitazione principale
e/o ceduti in uso gratuito di cui alla categorie catastali A/1 - A/8 - A/9 |
5,5 per mille |
| 2. Fabbricati destinati a pertinenza dell’abitazione
principale di cui alla precedente voce 1. (UNA SOLA pertinenza) |
5,5 per mille |
| 3. Fabbricati non destinati ad abitazione principale |
6,0 per mille |
| 4. Fabbricati non pertinenziali distinti a catasto alle categorie
C/2 – C/6 – C/7 |
6,0 per mille |
| 5. Altri fabbricati non compresi nei precedenti gruppi |
5,5 per mille |
| 6. Aree edificabili |
5,5 per mille |
| 7. Terreni agricoli |
5,5 per mille |
Detrazione per abitazione
principale (residenza anagrafica) categorie catastali A/1 - A/8 - A/9
Terreni agricoli ESENTI dal versamneto dell'ICI (BUR Piemonte n.28 del 13/07/1988) |
€. 103,29
Mappali dal 1 al 12; dal 14 al 18; dal 20 al 24
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Termine
per il versamento della prima rata (50%) |
16
giugno 2010 |
| Termine
per il versamento della seconda rata (50%) |
16
dicembre 2010 |
| Concessionario per la Riscossione |
EQUITALIA NOMOS SPA (intestazione 1a riga)
PIVERONE-TO-ICI (intestazione 2a riga) |
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c.c.postale n. 88737721 |
| Misura del versamento minimo |
€. 10,33 |
Valore
delle aree edificabili per il periodo 1999 - 2004 (indice
nazionale prezzi al conumo per famiglie di operai e impiegati)
| AREE
NORMATIVE |
VALORE
Euro/mq. |
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| Residenziale: |
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| R1 - Residenziale
(conc. Singola) |
30,00 |
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| R2 - Residenziale
P.E.C. |
30,00 |
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| RT1 - Residenze
Temporanee |
30,00 |
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| Usi
Produttivi: |
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| P1 - Impianti
produttivi confermati e completamento |
15,00 |
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| Usi
Terziari: |
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| S1 - servizi
privati interesse pubblico |
25,00 |
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| S2 - Servizi
sociali - Altre aree polifunzionali |
10,00 |
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| S3 - Servizi
privati di interesse pubblico (SP4 - SP6 - SP7 del P.R.G.) |
10,00 |
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| Soggetti
passivi tenuti al pagamento dellimposta |
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Deve
pagare limposta chi è proprietario di immobili come
abitazioni, negozi, capannoni industriali, terreni fabbricabili
ed altri terreni non soggetti a esenzione oppure chi gode sullimmobile
del diritto di usufrutto, uso o abitazione, enfiteusi e superficie
anche se non residenti nel territorio Italiano. Gli inquilini non
sono soggetti allimposta.
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| Pertinenze
dellabitazione principale |
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Ai fini delle
agevolazioni in materia di I.C.I. deve essere considerata pertinenza
dellabitazione principale, anche se distintamente iscritta
a catasto una sola unità immobiliare (garage,
travata, ecc.). Le eventuali ulteriori pertinenze non possono usufruire
di riduzioni dellimposta.
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| Unità
immobiliari equiparate ad abitazione principale |
Le abitazioni concesse in uso gratuito dal proprietario a parenti ed affini fino al 2° grado che le usino come abitazione principale e quelle di proprietà di anziani o disabili che abbiano la residenza in Case di Riposo, a condizione che non risultino affittate, godono della stessa detrazione concessa per le abitazioni principali. Per usufruire di tale agevolazione è indispensabile presentare all’ufficio Tributi del Comune apposita comunicazione. |
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| Fabbricati
con lavori in corso |
Linusabilità
di un fabbricato, agli effetti dell'applicazione della riduzione alla
metà dell'imposta prevista dall'art.8, comma 1, del D.Lgs.
30 dicembre 1992, n. 504 e ss.mm.ii. è applicabile quando in
corso di esecuzione dei lavori non sia di fatto utilizzato fino alla
fine dei lavori stessi o alla scadenza della concessione.
Per ottenere le agevolazioni di cui al precedente comma 1, riservate
alla competenza del Responsabile del servizio, gli interessati dovranno
produrre apposita comunicazione al Comune (Ufficio Tributi) in carta
semplice dichiarando anche, ai sensi della Legge 4 gennaio 1968, n.
15, la circostanza prescritta per ottenere il beneficio. |
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| Comunicazione
di variazione |
| Deve
essere presentata al Comune Ufficio Tributi, entro il 30 giugno
di ogni anno successivo al verificarsi dellevento di variazione
con indicazione dello stato di fatto al 31 dicembre dellanno
dellevento. Non è necessario fornire la denuncia di variazione
quando la stessa riguarda il solo cambiamento di rendita catastale.
La modulistica da utilizzarsi per la comunicazione deve essere
quella ministeriale. |
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| Differimento
dei termini di versamento |
| In
caso di decesso del Contribuente e di calamità naturali ufficialmente
riconosciute, il termine per il versamento dellimposta viene
spostato di mesi 6 (sei). |
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Per
eventuali informazioni rivolgersi allUfficio Tributi nelle persone
dei sigg.:
Sig. Boratto Fabrizio - Funzionario responsabile
Tel. 0125 72154 E-mail: f.boratto@comune.piverone.to.it
Sig.ra Quaglia Marina Addetta allufficio e-mail: m.quaglia@comune.piverone.to.it - Tel. 0125
72154 |
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