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Modello VARIAZIONE ICI anno 2007

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Istruzioni VARIAZIONE ICI anno 2007

 

 

 

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  Tributi

 

I.C.I. - Imposta Comunale sugli Immobili

Stralcio del REGOLAMENTO COMUNALE in materia di IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.)

* (variazioni introdotte dal Decreto del 21/05/2008)

Anno d’imposta 2008 - Deliberazione del Consiglio comunale n. 3 in data 14 marzo 2008

Il Regolamento I.C.I. aggiornato è entrato in vigore il 1° gennaio 1999 e modificato con variazioni introdotte dal 1/01/2008, qui di seguito vengono proposte oltre ad altre informazioni, per stralcio, le più importanti norme operative al fine di rendere più agevole da parte del Contribuente la gestione ed i relativi versamenti dell’imposta:

- Fabbricati destinati ad abitazione principale e/o ceduti in uso gratuito --- *
- Fabbricati destinati a 1a pertinenza dell’abitazione principale --- *
- Fabbricati non destinati ad abitazione principale 6,0 per mille
- Fabbricati non pertinenziali distinti a catasto alle categorie C/2 – C/6 – C/7 6,0 per mille
- Altri fabbricati non compresi nei precedenti gruppi 5,5 per mille
- Aree edificabili 5,5 per mille
- Terreni agricoli 5,5 per mille

Detrazione per abitazione principale (residenza anagrafica)

Ulteriore detrazione per abitazione principale (Legge finanziaria 2008)

€. --- *

--- *

Termine per il versamento della prima rata (50%) 16 giugno 2008
Termine per il versamento della seconda rata (50%) 16 dicembre 2008
Concessionario per la Riscossione

EQUITALIA NOMOS SPA (intestazione 1a riga)

PIVERONE-TO-ICI (intestazione 2a riga)

  c.c.postale n. 88737721
Misura del versamento minimo €. 10,33

Valore delle aree edificabili per il periodo 1999 - 2004 (indice nazionale prezzi al conumo per famiglie di operai e impiegati)

AREE NORMATIVE
VALORE Euro/mq.
 
Residenziale:
 
R1 - Residenziale (conc. Singola)
30,00
 
R2 - Residenziale P.E.C.
30,00
 
RT1 - Residenze Temporanee
30,00
 
Usi Produttivi:
 
P1 - Impianti produttivi confermati e completamento
15,00
 
Usi Terziari:
 
S1 - servizi privati interesse pubblico
25,00
 
S2 - Servizi sociali - Altre aree polifunzionali
10,00
 
S3 - Servizi privati di interesse pubblico (SP4 - SP6 - SP7 del P.R.G.)
10,00
 
 
Soggetti passivi tenuti al pagamento dell’imposta

Deve pagare l’imposta chi è proprietario di immobili come abitazioni, negozi, capannoni industriali, terreni fabbricabili ed altri terreni non soggetti a esenzione oppure chi gode sull’immobile del diritto di usufrutto, uso o abitazione, enfiteusi e superficie anche se non residenti nel territorio Italiano. Gli inquilini non sono soggetti all’imposta.

 
Pertinenze dell’abitazione principale

Ai fini delle agevolazioni in materia di I.C.I. deve essere considerata pertinenza dell’abitazione principale, anche se distintamente iscritta a catasto una sola unità immobiliare (garage, travata, ecc.). Le eventuali ulteriori pertinenze non possono usufruire di riduzioni dell’imposta.

 
Unità immobiliari equiparate ad abitazione principale

Le abitazioni concesse in uso gratuito dal proprietario a parenti ed affini fino al 2° grado che le usino come abitazione principale e quelle di proprietà di anziani o disabili che abbiano la residenza in Case di Riposo, a condizione che non risultino affittate, godono della stessa detrazione concessa per le abitazioni principali. Per usufruire di tale agevolazione è indispensabile presentare all’ufficio Tributi del Comune apposita comunicazione.

 
Fabbricati con lavori in corso
L’inusabilità di un fabbricato, agli effetti dell'applicazione della riduzione alla metà dell'imposta prevista dall'art.8, comma 1, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 e ss.mm.ii. è applicabile quando in corso di esecuzione dei lavori non sia di fatto utilizzato fino alla fine dei lavori stessi o alla scadenza della concessione.
Per ottenere le agevolazioni di cui al precedente comma 1, riservate alla competenza del Responsabile del servizio, gli interessati dovranno produrre apposita comunicazione al Comune (Ufficio Tributi) in carta semplice dichiarando anche, ai sensi della Legge 4 gennaio 1968, n. 15, la circostanza prescritta per ottenere il beneficio.
 
Comunicazione di variazione
Deve essere presentata al Comune – Ufficio Tributi, entro il 30 giugno di ogni anno successivo al verificarsi dell’evento di variazione con indicazione dello stato di fatto al 31 dicembre dell’anno dell’evento. Non è necessario fornire la denuncia di variazione quando la stessa riguarda il solo cambiamento di rendita catastale. La modulistica da utilizzarsi per la comunicazione deve essere quella ministeriale.
 
Differimento dei termini di versamento
In caso di decesso del Contribuente e di calamità naturali ufficialmente riconosciute, il termine per il versamento dell’imposta viene spostato di mesi 6 (sei).
 
Per eventuali informazioni rivolgersi all’Ufficio Tributi nelle persone dei sigg.:
Sig. Boratto Fabrizio - Funzionario responsabile
Tel. 0125 72154 – E-mail: f.boratto@comune.piverone.to.it
Sig.ra Quaglia Marina – Addetta all’ufficio e-mail: m.quaglia@comune.piverone.to.it - Tel. 0125 72154

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