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  Servizio raccolta rifiuti

 

Tassa per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani

Il R.D. 14.9.1931, n. 1175 stabiliva, sia per quanto riguarda i rifiuti esterni che per quelli civili e domestici, a differenza che per quelli industriali, l’obbligo per il Comune di provvedere alla raccolta ed al trasporto, con diritto di privativa, direttamente o tramite concessionario. Per la prestazione del servizio si è ritenuto che sussista a carico del cittadino l’obbligo di pagare una tassa, dovuta indipendentemente dal fatto che l’utente utilizzi il servizio: è infatti sufficiente che questi abbia la possibilità di servirsene, purché si sia verificata l’istituzione del servizio e questo venga effettivamente espletato.

Principali fonti normative

L. 20.3.1941, n. 366 ( trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani): pone le basi dell’attuale tassa per lo smaltimento dei rifiuti. La legge del 1941 trasforma il corrispettivo privatistico per il servizio individuale di raccolta dei rifiuti interni in tributo.

D.P.R. 10.9.1982, n. 915: rivede in modo organico le disposizioni della L. 366/1941, introducendo l’obbligo di istituire il tributo, la tassabilità delle aree scoperte in grado di produrre rifiuti, l’esclusione dall’applicazione della tassa delle superfici che producono rifiuti speciali, tossici o nocivi.

DL. 2.3.1989, n. 66, conv. in L. 24.4.1989, n. 144: stabilisce, con effetto dal 1989, l’obbligo di coprire, tramite i proventi della tassa, le spese del servizio relativo ai rifiuti esterni di qualunque provenienza e giacenti sulle strade ed aree pubbliche o soggette ad uso pubblico.

D.Lgs. 15.11.1993, n. 507: istituisce la Tarsu, come oggi in uso, all’interno della revisione ed armonizzazione dei tributi locali. Alcune modificazioni sono state poi introdotte con L. 22.2.1994, n. 146.

D.Lgs. 5.2.1997, n. 22: riguarda l’attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio.

Tra l’altro prevede la sostituzione della tassa con una tariffa (art. 49).

PRESUPPOSTO della TASSA: il presupposto impositivo non è determinato dalla effettiva produzione di rifiuti, ma dalla presunzione di produzione di rifiuti in locali ed aree. Quindi, l’occupazione o detenzione di determinati locali o aree scoperte, a qualsiasi uso siano adibiti, esistenti nel territorio comunale in cui il servizio è reso in maniera continuativa, costituisce presupposto impositivo e causa della potenziale produzione di rifiuti. Sono escluse dalla presunzione e quindi da tassazione, le aree scoperte pertinenziali o accessorie di civili abitazioni diverse dalle aree a verde (quindi sono esclusi balconi, terrazzi, e simili).

I locali e le aree che, per loro natura, per l’uso cui sono stabilmente destinati o per obiettive condizioni di non utilizzabilità, non possono produrre rifiuti, non sono soggetti alla tassa, a condizione che tale situazione sia indicata nella denuncia originaria o di variazione e debitamente riscontrabile; la mancata indicazione comporta l’inversione dell’onere della prova.

Ad esempio sono esclusi dall’applicazione della Tarsu, per natura e assetto delle superfici: i luoghi impraticabili o interclusi o in abbandono, non soggetti a manutenzione o stabilmente muniti di attrezzature che impediscono la produzione di rifiuti; per il particolare uso delle superfici: locali non presidiati o con presenza sporadica dell’uomo o di produzione a ciclo chiuso, depositi di materiali in disuso o di uso straordinario o di cumuli di materiali alla rinfusa, superfici destinate o attrezzate esclusivamente per attività competitive o ginniche che secondo la comune esperienza non comportino la formazione di rifiuti in maniera apprezzabile; per non immediata utilizzabilità: alloggi non allacciati ai servizi a rete o non arredati ovvero superfici di cui comunque si dimostri il non utilizzo (C.M. 22.6.1994, n. 95/E). La non utilizzabilità esclude la disponibilità del bene ad essere utilizzato. Il non utilizzo degli stessi, invece, non fa venir meno la loro utilizzabilità in qualsiasi momento.

I locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l’obbligo dell’ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani in regime di privativa comunale, sono esclusi dalla tassa.


segue tabella tariffe

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