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Il R.D. 14.9.1931,
n. 1175 stabiliva, sia per quanto riguarda i rifiuti esterni che
per quelli civili e domestici, a differenza che per quelli industriali,
lobbligo per il Comune di provvedere alla raccolta ed al trasporto,
con diritto di privativa, direttamente o tramite concessionario.
Per la prestazione del servizio si è ritenuto che sussista
a carico del cittadino lobbligo di pagare una tassa, dovuta
indipendentemente dal fatto che lutente utilizzi il servizio:
è infatti sufficiente che questi abbia la possibilità
di servirsene, purché si sia verificata listituzione
del servizio e questo venga effettivamente espletato.
Principali
fonti normative
L. 20.3.1941,
n. 366 ( trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani): pone
le basi dellattuale tassa per lo smaltimento dei rifiuti.
La legge del 1941 trasforma il corrispettivo privatistico per il
servizio individuale di raccolta dei rifiuti interni in tributo.
D.P.R. 10.9.1982,
n. 915: rivede in modo organico le disposizioni della L. 366/1941,
introducendo lobbligo di istituire il tributo, la tassabilità
delle aree scoperte in grado di produrre rifiuti, lesclusione
dallapplicazione della tassa delle superfici che producono
rifiuti speciali, tossici o nocivi.
DL. 2.3.1989,
n. 66, conv. in L. 24.4.1989, n. 144: stabilisce, con effetto dal
1989, lobbligo di coprire, tramite i proventi della tassa,
le spese del servizio relativo ai rifiuti esterni di qualunque provenienza
e giacenti sulle strade ed aree pubbliche o soggette ad uso pubblico.
D.Lgs. 15.11.1993,
n. 507: istituisce la Tarsu, come oggi in uso, allinterno
della revisione ed armonizzazione dei tributi locali. Alcune modificazioni
sono state poi introdotte con L. 22.2.1994, n. 146.
D.Lgs. 5.2.1997,
n. 22: riguarda lattuazione delle direttive 91/156/CEE sui
rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi
e sui rifiuti di imballaggio.
Tra laltro
prevede la sostituzione della tassa con una tariffa (art. 49).
PRESUPPOSTO
della TASSA: il presupposto impositivo non è determinato
dalla effettiva produzione di rifiuti, ma dalla presunzione di produzione
di rifiuti in locali ed aree. Quindi, loccupazione o detenzione
di determinati locali o aree scoperte, a qualsiasi uso siano adibiti,
esistenti nel territorio comunale in cui il servizio è reso
in maniera continuativa, costituisce presupposto impositivo e causa
della potenziale produzione di rifiuti. Sono escluse dalla presunzione
e quindi da tassazione, le aree scoperte pertinenziali o accessorie
di civili abitazioni diverse dalle aree a verde (quindi sono esclusi
balconi, terrazzi, e simili).
I locali e
le aree che, per loro natura, per luso cui sono stabilmente
destinati o per obiettive condizioni di non utilizzabilità,
non possono produrre rifiuti, non sono soggetti alla tassa, a condizione
che tale situazione sia indicata nella denuncia originaria o di
variazione e debitamente riscontrabile; la mancata indicazione comporta
linversione dellonere della prova.
Ad esempio
sono esclusi dallapplicazione della Tarsu, per natura e assetto
delle superfici: i luoghi impraticabili o interclusi o in abbandono,
non soggetti a manutenzione o stabilmente muniti di attrezzature
che impediscono la produzione di rifiuti; per il particolare uso
delle superfici: locali non presidiati o con presenza sporadica
delluomo o di produzione a ciclo chiuso, depositi di materiali
in disuso o di uso straordinario o di cumuli di materiali alla rinfusa,
superfici destinate o attrezzate esclusivamente per attività
competitive o ginniche che secondo la comune esperienza non comportino
la formazione di rifiuti in maniera apprezzabile; per non immediata
utilizzabilità: alloggi non allacciati ai servizi a rete
o non arredati ovvero superfici di cui comunque si dimostri il non
utilizzo (C.M. 22.6.1994, n. 95/E). La non utilizzabilità
esclude la disponibilità del bene ad essere utilizzato. Il
non utilizzo degli stessi, invece, non fa venir meno la loro utilizzabilità
in qualsiasi momento.
I locali e
le aree scoperte per i quali non sussiste lobbligo dellordinario
conferimento dei rifiuti solidi urbani in regime di privativa comunale,
sono esclusi dalla tassa.
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