Estratto regolamento Comunale I.C.I.
Per l'abitazione principale delle categorie catastali non comprese nel prospetto sottostante si applicano le disposizioni introdotte dal Decreto del 21/05/2008 di esenzione totale del pagamento ICI
Anno d’imposta 2011
Il Regolamento I.C.I. aggiornato è entrato in vigore il 1° gennaio 1999 e modificato con variazioni introdotte dal 1/01/2008, qui di seguito vengono proposte oltre ad altre informazioni, per stralcio, le più importanti norme operative al fine di rendere più agevole da parte del Contribuente la gestione ed i relativi versamenti dell’imposta:
| Fabbricati destinati ad abitazione principale e/o ceduti in uso gratuito relativi alle categorie catastali A/1 - A/8 - A/9 e fabbricati destinati a loro pertinenza (UNA SOLA) | 5,5 per mille |
|---|---|
| Fabbricati non destinati ad abitazione principale | 6,0 per mille |
| Fabbricati non pertinenziali distinti a catasto alle categorie C/2 – C/6 – C/7 | 6,0 per mille |
| Altri fabbricati non compresi nei precedenti gruppi | 5,5 per mille |
| Aree edificabili 5,5 per mille | 5,5 per mille |
| Terreni agricoli | 5,5 per mille |
| Detrazione per abitazione principale (residenza anagrafica) categorie catastali A/1 - A/8 - A/9 | €. 103,29 |
| Terreni agricoli ESENTI dal versamneto dell'ICI (BUR Piemonte n.28 del 13/07/1988) | Mappali dal 1 al 12; dal 14 al 18; dal 20 al 24 |
| Termine per il versamento della prima rata (50%) | 16 giugno 2011 |
|---|---|
| Termine per il versamento della seconda rata (50%) | 16 dicembre 2011 |
| Concessionario per la Riscossione | EQUITALIA NOMOS SPA (intestazione 1a riga) PIVERONE-TO-ICI (intestazione 2a riga) c.c.postale n. 88737721 |
| Misura del versamento minimo | €10,33 |
Valore delle aree edificabili con decorrenza 1° gennaio 2009 a seguito variante P.R.G.C.
AREE NORMATIVE |
Valore Euro/mq |
|---|---|
Residenziale: |
|
Residenziale (conc. Singola) |
€. 45,00 |
Residenziale P.E.C |
€. 45,00 |
Residenze Temporanee |
eliminate |
Usi Produttivi: |
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Impianti produttivi confermati e completamento |
€. 25,00 |
Usi Terziari: |
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Aree per impianti ricreativi di interesse generale che si confermano |
€. 20,00 |
Arre per nuovi impianti ricreativi di interesse generale |
€. 20,00 |
Aree per insediamenti ricettivi |
€. 30,00 |
| Aree per servizi di interesse generale | €. 30,00 |
| Aree per attività commerciali | €. 30,00 |
| Aree per nuove costruzioni accessorie non pertinenziali | €. 15,00 |
Soggetti passivi tenuti al pagamento dell’imposta
Deve pagare l’imposta chi è proprietario di immobili come abitazioni, negozi, capannoni industriali, terreni fabbricabili ed altri terreni non soggetti a esenzione oppure chi gode sull’immobile del diritto di usufrutto, uso o abitazione, enfiteusi e superficie anche se non residenti nel territorio Italiano. Gli inquilini non sono soggetti all’imposta.
.Pertinenze dell’abitazione principale
Ai fini delle agevolazioni in materia di I.C.I. deve essere considerata pertinenza dell’abitazione principale, anche se distintamente iscritta a catasto una sola unità immobiliare (garage, travata, ecc.). Le eventuali ulteriori pertinenze non possono usufruire di riduzioni dell’imposta.
Unità immobiliari equiparate ad abitazione principale
Le abitazioni concesse in uso gratuito dal proprietario a parenti ed affini fino al 2° grado che le usino come abitazione principale e quelle di proprietà di anziani o disabili che abbiano la residenza in Case di Riposo, a condizione che non risultino affittate, godono della stessa detrazione concessa per le abitazioni principali. Per usufruire di tale agevolazione è indispensabile presentare all’ufficio Tributi del Comune apposita comunicazione.
Fabbricati con lavori in corso
L’inusabilità di un fabbricato, agli effetti dell'applicazione della riduzione alla metà dell'imposta prevista dall'art.8, comma 1, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 e ss.mm.ii. è applicabile quando in corso di esecuzione dei lavori non sia di fatto utilizzato fino alla fine dei lavori stessi o alla scadenza della concessione. Per ottenere le agevolazioni di cui al precedente comma 1, riservate alla competenza del Responsabile del servizio, gli interessati dovranno produrre apposita comunicazione al Comune (Ufficio Tributi) in carta semplice dichiarando anche, ai sensi della Legge 4 gennaio 1968, n. 15, la circostanza prescritta per ottenere il beneficio. Comunicazione di variazione Deve essere presentata al Comune – Ufficio Tributi, entro il 30 giugno di ogni anno successivo al verificarsi dell’evento di variazione con indicazione dello stato di fatto al 31 dicembre dell’anno dell’evento. Non è necessario fornire la denuncia di variazione quando la stessa riguarda il solo cambiamento di rendita catastale. La modulistica da utilizzarsi per la comunicazione deve essere quella ministeriale.
Differimento dei termini di versamento
In caso di decesso del Contribuente e di calamità naturali ufficialmente riconosciute, il termine per il versamento dell’imposta viene spostato di mesi 6 (sei).
| Per eventuali informazioni rivolgersi all’Ufficio Tributi nelle persone dei sigg.: Boratto Fabrizio - Funzionario responsabile Tel. 0125 72154 – E-mail: f.boratto@comune.piverone.to.it |
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